Collobarozione con Avvocati

La nostra serietà e professionalità al vostro servizio

Lo studio PF ricerca partnership con  Avvocati


La configurazione di un vero e proprio collegio difensivo, formato dal Ctp, quale "difensore tecnico" della parte, in collaborazione con il difensore "giuridico", ossia con il legale incaricato di rappresentare la parte nel processo, comporta, evidentemente, uno stretto coordinamento fra le attività dei due difensori e una chiara attribuzione delle rispettive competenze. Quest'ultimo aspetto riveste particolare importanza per evitare, come a volte si verifica, che l'avvocato "invada" l'ambito di competenza del Ctp sostenendo tesi tecnicamente insostenibili e, d'altro lato, che il Ctp si addentri in valutazioni e considerazioni giuridiche che esulano dalle sue specifiche competenze professionali.

Nella prassi è il legale che assegna al Ctp l'obiettivo tecnico da perseguire e motivare, in modo da orientare l'operato del Ctu verso conclusioni favorevoli al proprio assistito. Ovviamente spetta al Ctp valutare la possibilità di sostenere in modo corretto o comunque non palesemente pretestuoso le esigenze difensive che gli vengono prospettate, indicando chiaramente al legale e alla parte eventuali difficoltà in tal senso. Sul punto è comunque necessario chiarire che il Ctp, in quanto difensore di una parte, non è tenuto, nell'espletamento del proprio incarico, ad esprimere pareri pro veritate (prova nei sia che non è tenuto a prestare giuramento o comunque un atto di impegno secondo la formula di rito nei confronti del Giudice), incontrando quale unico limite nella prospettazione delle tesi favorevoli al proprio assistito quello di non "sacrificare" la propria professionalità e credibilità nella prospettazione di tesi palesemente infondate.

Più chiaramente, nell'interesse del proprio assistito, il Ctp (come pure a volte si verifica per il legale) può anche sostenere delle posizioni che non condivide sotto il profilo tecnico-scientifico, incontrando un unico limite di carattere deontologico nella propria onorabilità professionale. Una volta chiarito il comune obiettivo da perseguire, il legale e il Ctp devono operare in simbiosi, con l'unico obiettivo di tutelare gli interessi del loro comune assistito. Da qui la necessità di un costante scambio di informazioni durante lo svolgimento della Ctu, in modo da consentire al legale, ove necessario, di intervenire direttamente alle operazioni peritali o di informare il Giudice in ordine a eventuali difficoltà o anomalie insorte nello svolgimento della stessa. Parimenti il Ctp dovrà informare il legale in ordine a eventuali ipotesi conciliative emerse nel corso della consulenza, in modo da poterne verificare l'effettiva percorribilità.

Infine il Ctp dovrà esaminare con il legale la relazione del Ctu, in modo da potere concordare le osservazioni nel termine assegnato ai sensi dell'art. 195 c.p.c.

Lo studio PF ricerca partnership con  Avvocati


Studio Geometra PF - Piazza IV Nobembre, 4 Milano
Creato con Webnode
Crea il tuo sito web gratis! Questo sito è stato creato con Webnode. Crea il tuo sito gratuito oggi stesso! Inizia