OSSERVAZIONI ALLA RELAZIONE DEL CTU

Abbiamo già ricordato che il nuovo comma 3 dell'art. 195 c.p.c., nel testo novellato dalla legge 69/2009, dispone che il Ctu debba trasmettere alle parti la propria relazione nel termine stabilito dal Giudice nell'ordinanza resa all'udienza di cui all'art. 193 c.p.c. e che a loro volta le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione entro il termine indicato nella medesima ordinanza, per modo che il Ctu, entro un termine anteriore alla successiva udienza depositi in cancelleria "la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione delle stesse". Il meccanismo introdotto dal Legislatore del 2009 impone pertanto ai Ctp, ferma restando la facoltà di produrre memorie al Ctu entro il termine da questi fissato, di presentare le rispettive osservazioni alla relazione del Ctu prima del deposito della stessa, in modo da porre il Ctu nelle condizioni di effettuarne una "sintetica valutazione" che viene a far parte integrante della relazione. Pertanto, all'udienza fissata dopo il deposito della relazione del Ctu, le parti non sono più legittimate a chiedere, come per il passato, un termine per l'esame della relazione del Ctu ma possono solo ribadire le loro eventuali contestazioni alla stessa, chiedendo la convocazione del Ctu per chiarimenti. Il che, evidentemente, attribuisce particolare rilevanza alle osservazioni che i Ctp sono tenuti a trasmettere al Ctu prima del deposito della sua relazione allo scopo di contrastare o sostenere le conclusioni di quest'ultimo. La mancata trasmissione della propria relazione da parte del Ctu determinerebbe la nullità pur se relativa della consulenza per violazione del contraddittorio o comunque per palese violazione di legge, essendo tale onere espressamente previsto dal citato art. 195 c.p.c.

Più frequente potrebbe essere l'ipotesi di un ritardo del Ctu (non legittimato dall'accoglimento da parte del Giudice di un'istanza di proroga con conseguente slittamento di tutti i termini) nella trasmissione della propria relazione. In tale ipotesi si deve ragionevolmente concludere, nel rispetto della ratio della norma, che a loro volta le parti abbiano comunque diritto a un differimento del termine concesso per le loro osservazioni. Queste ultime assumono una fondamentale importanza ai fini dell'esito della Ctu, costituendo di fatto l'ultima possibilità che è data al Ctp di incidere sulle conclusioni della perizia e formando oggetto, ai sensi del citato art. 195 c.p.c., di una successiva "sintetica valutazione" da parte del consulente d'ufficio.

Le osservazioni dovranno pertanto risultare analitiche, pertinenti e per quanto possibile documentate, tralasciando accenti polemici che spesso risultano essere controproducenti e formulate in modo tale, ove necessario, da mettere in difficoltà il Ctu, o meglio, da imporre allo stesso di motivare in modo chiaro e preciso eventuali conclusioni difformi rispetto a quelle sostenute dal Ctp. Di recente la Suprema Corte ha stabilito che "Qualora a una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il Giudice, che intende disattenderle, ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte, incorrendo, in caso, nel vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c." (Cass. 12 dicembre 2008, n. 29028). Parallelamente si è da tempo affermato il principio secondo cui il Giudice non è tenuto ad aderire pedissequamente e acriticamente alle conclusioni del Ctu, ben potendo disattenderle a seguito di una loro valutazione critica, effettuata anche sulla base delle consulenze di parte (Cass. 26 febbraio 1998, n. 2145).

Il che conferma il ruolo, spesso decisivo, che il Ctp è chiamato a svolgere nell'ambito del processo e la necessità che lo stesso affronti l'incarico con la dovuta competenza tecnica e con una sufficiente conoscenza delle regole processuali che qui si è cercato di illustrare.

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