Scelta del CTP
consulenza tecnica di parte
Il Ctp è chiamato a svolgere in favore del proprio assistito una attività di "difensore tecnico", parallela a quella svolta dall'avvocato, ossia dal "difensore giuridico", in tal modo costituendo quello che potremmo definire un collegio difensivo. Da tale premessa discende in primo luogo che nella scelta dei propri difensori (tecnici e giuridici) la parte dovrà necessariamente valutare anche il grado di "affiatamento" dei propri consulenti, essendo evidente che questi dovranno necessariamente condividere la linea difensiva, definire le rispettive competenze e stabilire un modus operandi, nel solo interesse del comune assistito. Nella prassi, proprio per garantire la massima e leale collaborazione, la scelta del Ctp viene condivisa fra l'avvocato e la parte e spesso è il primo a proporre una "rosa" di alcuni nominativi, scelti sulla base di precedenti esperienze e di una diretta conoscenza delle competenze tecniche del consulente. Può tuttavia accadere che sia la stessa parte a proporre all'avvocato la nomina di un proprio consulente di fiducia o anche che sia il "difensore tecnico" a suggerire alla parte il nominativo del legale al quale affidare il patrocinio.
Ciò che importa, a prescindere dalle molteplici modalità di "selezione" che portano alla individuazione del nominando Ctp, è che si creino le condizioni per la formazione di un collegio difensivo affiatato e omogeneo e ciò, evidentemente, risulta ancor più agevole nel caso in cui l'avvocato e il Ctp si conoscano e abbiano già maturato significative esperienze di collaborazione professionale.
